Esperto contabile e Revisore legale per il Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche
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cosa sono gli ETS Enti Terzo Settore
Roxana Virginia Crisan

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Brescia n. 47/B
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Chi sono gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) e come diventarlo

Definizione normativa D.lgls. 117/2017, cd Codice del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, e imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale informa di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e di scritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Requisiti per l’assunzione della qualifica di ETS

Il primo fondamentale presupposto è l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’art.5 CTS elenca un’ampia attività di interesse generale a titolo esemplificativo: interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione universitaria e post-universitaria; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori; alloggio sociale; agricoltura sociale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Non sono Enti del Terzo settore

  • le amministrazioni pubbliche;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da i suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta

Possibilità di svolgere attività diverse (commerciali)e attività di raccolta fondi

Art. 6 Codice del Terzo settore (CTS): riconosce altresì la possibilità di svolgere“attività diverse”rispetto a quelle dell’elenco di cui sopra, purché vengano rispettate due condizioni: l’atto costitutivo o lo statuto devono consentire l’esercizio di tali attività e le stesse devono considerarsi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Si segnala che, in relazione a questo tema, è stato emanato il Decreto ministeriale 107 del 19 maggio 2021 Gazzetta Ufficiale

ART.6 CTS: la raccolta fondi è importante strumento definito come “il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività diinteresse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”. Vedasi linee guida per la raccolta fondi Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf

Obbligo destinazione del patrimonio alle attività istituzione e assenza di scopo di lucro

Ulteriore caratteristica degli enti del Terzo settore è la destinazione vincolata del patrimonio, il quale deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A seguito dell’estinzione o dello scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, agli altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.

Il vincolo sul patrimonio è imposto in oltre dall’assenza di scopo di lucro che deve contraddistinguere l’attività degli enti, i quali non possono distribuire, neppure indirettamente, i propriutili.

Ulteriori obblighi: denominazione sociale, lavoro, e obblighi di trasparenza

La denominazione sociale dell’ente deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS ovvero ODV,APS.

Specifici obblighi di trasparenza e pubblicità:

  • obbligo tenuta libri sociali obbligatori (art.15),
  • redazione del bilancio d’esercizio secondo le modalità indicate art.13 e decreti successivi e deposito presso il RUNTS, nonché deposito sul proprio sito web
  • Obbligo del bilancio sociale (solo al superamento di certe dimensioni)che deve essere redatto secondo le linee guida DM 04.07.2019
  • Pubblicazione annuale sul proprio sito internet dei contributi da enti pubblici ed eventuali compensi o emolumenti attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo

Iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Oltre ai menzionati presupposti, imprescindibili, per l’assunzione della qualifica di ETS, il D.Lgs.117/2017 richiede altresì l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il registro è tenuto da il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed è operativamente gestito su base territoriale di ogni Regione o Provincia.

Ai fini dell’iscrizione, dovrà essere presentata la relativa domanda, a cura del legale rappresentante dell’ente o della rete associativa a cui lo stesso aderisca, presso l’Ufficio Unico nazionale della Regione o Provincia autonoma in cui è situata la sede legale dell’ente, depositando a tal fine l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, nonché indicando la specifica sezione nella quale si richiede l’iscrizione.

Quindi cosa fare per diventare ETS ed iscriversi al RUNTS

  1. In base al tipo di ente bisogna scegliere il numero iniziale dei membri del Consiglio direttivo, le cariche e indire l’assemblea dei soci, verbalizzando la costituzione dell’Ente
  2. Redigere atto costitutivo e statuto: in questa fase bisogna decidere se optare per il riconoscimento giuridico (vedasi approfondimenti in merito)e quindi passare tramite il notaio oppure se si sceglie solo la costituzione è possibile fare in autonomia. Si deve porre attenzione alle clausole obbligatorie previste da normativa per gli ETS
  3. Aprire codice fiscale (ed eventuale partita iva)
  4. Il legale rappresentante dovrà entrare sul sito del RUNTS presente a questo link: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e chiedere l’iscrizione dell’Ente, se entro 120 giorni non si ha risposta in automatico si ha l’iscrizione

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